Art. 11.
(Uffici scolastici consolari).

      1. Gli uffici scolastici consolari, di seguito denominati «uffici», d'intesa con le rappresentanze diplomatiche e consolari e in attuazione delle disposizioni dell'Agenzia, hanno competenza in materia di:

          a) orientamento delle scelte sul territorio e fissazione degli obiettivi sulla base dell'analisi dei bisogni riscontrati;

          b) valutazione, sulla base delle risultanze dell'attività di cui alla lettera a), dell'efficacia e della validità degli interventi scolastici proposti dagli enti e dalle associazioni;

          c) monitoraggio dell'andamento delle attività;

          d) valutazione della corrispondenza dei risultati agli obiettivi fissati.